Art. 11.

      1. All'articolo 12 del decreto legislativo n. 541 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. È consentito ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e a congressi con accreditamento all'educazione continua in medicina - ECM, su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura è depositato un registro con i dati relativi alla partecipazione alle manifestazioni; i dati devono essere accessibili alle regioni e all'Agenzia italiana del farmaco»;

          b) al comma 5, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

          b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. L'impresa farmaceutica può realizzare o contribuire a realizzare il congresso o il convegno se, entro quarantacinque giorni dalla data della segnalazione di cui al comma 2, il Ministero della salute comunica il proprio parere favorevole, sentita la regione dove ha sede l'evento»;

          c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

      «10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai congressi o ai convegni di farmacisti su tematiche comunque attinenti ai medicinali»;

 

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          d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

      «11. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai congressi, convegni e riunioni che si svolgono in data successiva a quella di entrata in vigore della presente disposizione».